
Lo
Statuto di Campania Start Up STATUTO
I - L'ASSOCIAZIONE
ART. 1 COSTITUZIONE
E' costituita fra i Soci Fondatori sottoscrittori del presente statuto
e quanti aderiranno in seguito, persone giuridiche o fisiche, un'associazione,
in conformità alle disposizioni di legge.
ART. 2 DENOMINAZIONE E DURATA
L'associazione è denominata "Campania Start-up"; essa
ha la propria sede sociale in Napoli Via Coroglio 57.
La sede sociale può essere trasferita per decisione del consiglio
d'amministrazione, che può altresì deliberare l'apertura
di sedi secondarie o altre unità locali.
L'associazione ha una durata di 99 anni.
ART. 3 SCOPI
L'associazione ha come scopo di riunire:
• le persone apportatrici di progetti (scienziati, studiosi, ricercatori,
ingegneri, insegnanti, giovani e studenti);
• le Start-up o iniziative imprenditoriali;
• le imprese grandi o piccole;
• gli organismi finanziari;
• i consulenti;
• i rappresentanti delle collettività locali od istituzioni
diverse.
Campania Start-up ha per oggetto il facilitare la circolazione delle informazioni,
delle idee, delle risorse e delle proposte di collaborazioni fra i suoi
associati.
L’associazione facilita la creazione e lo sviluppo di Start-up innovative.
L'associazione non ha scopo di lucro. Non può impegnarsi al conseguimento
di un qualsiasi risultato economico.
Essa non può essere ritenuta responsabile né dei risultati
positivi o negativi collegati alle sue attività in generale, né,
in particolare, della messa in relazione degli associati o dei terzi,
né delle attività di ciascuno dei suoi associati.
L’associazione organizza, tra l’altro, delle riunioni mensili
e delle brevi colazioni tematiche.
L’associazione riunisce e diffonde le informazioni, sviluppa delle
proposte di collaborazione, favorisce con tutti i mezzi i contatti tra
le imprese, organizza o partecipa all'organizzazione dei forum e dei colloqui,
mette in rete le competenze, sviluppa i contatti con i media, con gli
organismi regionali, nazionali ed europei.
ART. 4 COMPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni.
A titolo indicativo e non esaustivo, sono previste le seguenti categorie
di associati:
- gli ideatori di progetti, gli scienziati, i ricercatori, gli studiosi,
gli insegnanti, i giovani, gli studenti;
- le Start-up create da meno di sette anni;
- gli organismi finanziari, le grandi imprese e gli sponsor delle imprese,
le associazioni, le fondazioni, le istituzioni pubbliche e private, in
particolare quelle dedicate all'insegnamento e alla ricerca, i consulenti,
i professionisti, gli sponsor, i "business angels".
ART. 5 AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE
Le domande di ammissione sono indirizzate al Presidente del consiglio
di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione accetta o rifiuta le domande senza obbligo
di motivare la propria decisione.
La delibera di ammissione implica, per il nuovo socio, l'adesione allo
statuto e al regolamento interno che potrà essere predisposto dal
consiglio di amministrazione nel limite dei suoi poteri statutari.
La qualità di associato si perde per:
• incapacità giuridica;
• dimissioni indirizzate al presidente;
• esclusione per mancato pagamento del contributo o per gravi motivi.
Le dimissioni producono i propri effetti allo scadere dell’anno
solare in corso, qualora siano state comunicate, per iscritto, almeno
tre mesi prima.
L'esclusione è dichiarata dal consiglio di amministrazione, previa
contestazione degli addebiti, con delibera motivata.
Il decesso, le dimissioni o l'esclusione di un membro non mettono fine
all'associazione che continua ad esistere tra i soci rimanenti.
L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione
non può ripetere i contributi versati, né vantare alcun
diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno il dovere di:
- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie
possibilità;
- astenersi da ogni comportamento in contrasto con lo scopo e l’obiettivo
dell’associazione.
Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare all’assemblea;
- avere accesso ai documenti ed agli atti riguardanti l’Associazione;
- avere diritto di voto;
- concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
ART. 7 CONTRIBUTI
- I soci sono tenuti a versare un contributo annuale il cui ammontare
è proposto ogni anno dal consiglio di amministrazione ed approvato
dall’assemblea.
ART. 8 PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione comprende:
• i contributi dei soci;
• le sovvenzioni che pervengono da enti pubblici e privati;
• i redditi provenienti dai suoi beni mobili ed immobili;
• le donazioni e/o i legati;
• i ricavi delle prestazioni che l'associazione fornisce;
• ogni altra risorsa che sia autorizzata dalle norme legislative
e regolamentari.
ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'associazione sono costituiti dall'assemblea generale,
dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consiglio di Amministrazione,
dal Comitato Direttivo, dai Revisori dei conti.
II - ASSEMBLEA GENERALE
ART. 10 COMPOSIZIONE E COMPITI
L'assemblea generale è costituita dai soci dell'associazione, limitatamente
a coloro che siano in regola con i versamenti dei loro contributi.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati,
previa delega scritta.
L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente, una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio e in ogni altro
caso in cui egli lo giudica utile, o su richiesta motivata di almeno un
quarto dei membri dell'associazione, indipendentemente dalla categoria
di appartenenza.
L’Assemblea delibera in sede ordinaria:
1) sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
2) sul rinnovo delle cariche sociali;
3) sul regolamento interno dell’associazione;
4) sugli acquisti, sulle permute e sulle vendite di immobili necessari
al perseguimento dell’oggetto sociale;
5) sulle costituzioni di ipoteche e di debiti;
6) su tutte le questioni di interesse generale e su quant’altro
sottopostole dal Presidente, ad eccezione delle materie relative alla
competenza dell’Assemblea straordinaria;
7) su ogni altra materia attribuitale per legge.
La delibera è valida se l'assemblea generale ordinaria si è
costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati e, in seconda
convocazione, delibera validamente indipendentemente dal numero di soci
presenti o rappresentati, sugli argomenti posti all'ordine del giorno
della precedente assemblea.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati.
L'assemblea generale straordinaria è convocata dal Presidente quando
ne riconosca la necessità o su richiesta motivata di almeno un
quarto dei soci o dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea delibera in sede straordinaria:
1) sullo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del
patrimonio;
2) sulle modifiche di statuto e atto costitutivo;
3) sul trasferimento della sede legale;
4) sulla trasformazione;
5) sulla fusione;
6) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottopostole dagli
organi competenti o riservatole per legge.
L'assemblea generale straordinaria è validamente costituita con
la presenza di almeno la metà dei soci, qualora si tratti di deliberare
sugli argomenti previsti dai punti da 2) a 6) del comma che precede e,
in seconda convocazione, delibera validamente indipendentemente dal numero
dei Soci presenti o rappresentati, sugli argomenti posti all'ordine del
giorno della precedente assemblea.
Nei casi previsti dai punti da 2) a 6) le delibere sono prese a maggioranza
dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Nel caso previsto dal punto 1) l’assemblea si costituisce e delibera
ai sensi dell’art.21 c.c., 3°co., con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
ART. 11 ASSEMBLEA ANNUALE
Ogni anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale
stabilita al 31 dicembre, il Presidente dell'associazione convoca l'assemblea
generale ordinaria per deliberare sull’approvazione del bilancio.
ART. 12 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO
Le convocazioni sono fatte almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata
per l'assemblea con messaggio elettronico con firma autenticata, o con
altro mezzo idoneo, con indicazione dell'ordine del giorno, della data
e del luogo della riunione.
L'ordine del giorno è deciso e predisposto dal Presidente, che,
ai propri argomenti, aggiungerà quelli che gli sono stati proposti
almeno un mese prima della riunione da parte di almeno un quarto dei membri
dell'associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Le assemblee si riuniscono nella sede o in altro luogo della città
dove si trova la sede.
ART. 13 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea per delega scritta
concessa ad altro socio.
L'assemblea è presieduta dal Presidente.
Le funzioni di Segretario sono ricoperte da un membro designato dall'assemblea.
Viene redatto un foglio presenze firmato dai membri dell'associazione
all'inizio della seduta e certificato dal Presidente e dal Segretario.
Il Segretario redige il verbale dell'assemblea, annotando gli argomenti
trattati, le delibere assunte e, in sintesi, salvo diversa richiesta del
presidente, gli interventi dei presenti.
ART. 14 VOTO
Ogni associato ha diritto a un voto, nonché a tanti voti per quante
deleghe gli siano state conferite da altri associati.
ART. 15 PROCESSO VERBALE
I verbali dell'assemblea generale dei soci sono trascritti su un registro
speciale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Le copie o estratti di questi verbali da produrre in tribunale o altrove
sono firmati dal Presidente.
III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 16 COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro
membri a un massimo di otto.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea generale.
ART. 17 RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La durata del mandato di Amministratore è di quattro anni.
I membri uscenti sono rieleggibili.
Venendo a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può
procedere alle nomine in loro sostituzione, ma tali nomine dovranno essere
sottoposte, per ratifica, alla delibera della prima successiva assemblea
generale.
I membri così nominati durano fino al momento in cui veniva a scadere
il mandato dei membri sostituiti.
Le funzioni di Amministratore sono gratuite.
ART. 18 POTERI E PERIODICITA' DELLE RIUNIONI
Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei poteri più
ampi per l'ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione
di quanto sia di competenza dell'assemblea generale.
Il Consiglio elegge:
• il Presidente e il Vice Presidente dell'associazione, per la durata
in carica di due anni;
• i membri del Comitato Direttivo.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocato dal Presidente
che stabilisce l'ordine del giorno, o per richiesta fattane da almeno
un quarto dei suoi membri.
La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza
con messaggio elettronico con firma autenticata, o con altro mezzo idoneo.
Per la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione
è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica.
Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza
dei voti dei membri presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.
ART. 19 IL COMITATO DIRETTIVO
Il comitato direttivo è composto da un Presidente, un Vice Presidente,
un Tesoriere e un Segretario.
I membri del comitato direttivo sono eletti per due anni.
In caso di rinnovo, e per la durata del loro mandato, possono essere rinominati
o designati a nuove cariche.
Il comitato direttivo riceve delega dal Consiglio di Amministrazione per
gestire e amministrare il patrimonio dell'associazione e prendere le misure
necessarie al suo buon funzionamento.
Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.
Le funzioni di membro del comitato direttivo sono gratuite.
ART. 20 POTERI – MISSIONI – COMPETENZE DEL PRESIDENTE
Il Presidente dell'associazione Campania Start-up ha rappresentanza legale
della stessa.
Spetta, quindi, al Presidente rappresentare legalmente l'associazione
anche in giudizio, sia in qualità di attrice che di convenuta,
previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente inoltre ha il compito di:
- convocare e presiedere l’assemblea degli associati;
- convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;
- convocare e presiedere il comitato direttivo;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato Direttivo;
- favorire il raggiungimento dei fini sociali.
ART. 21 Il VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione,
collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
ART. 22 REVISORI DEI CONTI
Il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione spetta
ad un collegio di revisori.
Il collegio dei revisori è nominato dall’Assemblea, è
costituito da tre membri e dura in carica per 2 (due) anni.
I revisori sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte
fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro
competenza.
I Revisori dovranno:
- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- presentare una relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci
annuali;
- effettuare ispezioni e controlli.
IV - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 23 PERSONALE DIPENDENTE
Il Consiglio di Amministrazione decide le assunzioni.
L'associazione può usufruire di personale messo a sua disposizione
o in distacco.
ART. 24 REGOLAMENTO INTERNO
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il regolamento interno di Campania
Start-up.
Questo regolamento interno potrà, non appena predisposto, essere
applicato a titolo provvisorio.
Detto regolamento diventerà definitivo dopo l'approvazione da parte
dell'assemblea generale ordinaria.
Il regolamento interno fissa, in particolare, le disposizioni concernenti
il funzionamento dell'assemblea e le modalità di compilazione del
bilancio d'esercizio nel rispetto della legge.
ART. 25 FORMALITA' LEGALI E REGOLAMENTARI
Il Presidente dell'associazione è incaricato, avendone il potere,
di assolvere tutte le formalità, dichiarazioni, pubblicazioni prescritte
dalla legge e dai regolamenti amministrativi in vigore.
L'associazione Campania Start-up ha un'esistenza legale dalla data della
sua costituzione.
ART. 26 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento deliberato dall’Assemblea generale straordinaria
con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, uno o più
liquidatori saranno nominati dalla suddetta assemblea con determinazione
dei loro poteri e l'eventuale attivo sarà devoluto conformemente
alle disposizioni di legge, previa delibera assembleare.
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